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Diritto dei soggetti fragili

Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa – o si presume diventi – capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi sia personali che patrimoniali.

Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa – o si presume diventi – capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi sia personali che patrimoniali.

Può accadere però che un individuo, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale, a causa di una patologia presente fin dalla nascita o di un’infermità della quale sia stato vittima nel corso della vita.

La protezione giuridica di una persona maggiorenne che si trovi in situazione di incapacità di provvedere ai propri interessi può essere attuata nel nostro ordinamento attraverso tre strumenti: l’amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 6/2004 che ha modificato il Codice Civile), l’interdizione e l’inabilitazione (entrambe già previste precedentemente dal Codice Civile agli artt.414 e ss. E in parte modificate con la legge 6/2004).

Tali strumenti prevedono un accertamento delle capacità del soggetto, da parte del Giudice Tutelare (per l’amministrazione di sostegno) o del Tribunale (per l’interdizione e l’inabilitazione) l’esame della documentazione prodotta e un incontro personale.