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Responsabilità civile del docente

Nell’affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale del personale docente in materia di vigilanza sugli alunni è opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa che contrattuale.

Nell’affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale del personale docente in materia di vigilanza sugli alunni è opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa ( art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente ) che contrattuale ( art. 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95)

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che ” deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima “.

Le disposizioni previste dall’art.350 del Regio Decreto n.1297 del 1928 relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli insegnanti elementari e dall’art.39 del Regio Decreto n.965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli istituti di istruzione media non sono più applicabili ai sensi dell’art.82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall’art.72 del D.Legs. n.29 /1993 .

In base a giurisprudenza risalente e consolidata , il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti ” precettori ” di cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C.

Per l’applicabilità dell’art.2048 c.c. anche ai dipendenti statali cfr. Cass. Sez.Un. 3.2.72, n.260 ( in CED rv 356078) e Cass. Sez. Un. 9.4.73 , n.997 , in CED rv 363395) . Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”

Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica , la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art.28 della Costituzione